6 febbraio 2012

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Informativa “ bonus sociale gas”

 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 19 dell’Allegato A della deliberazione 6 luglio 2009 – ARG/gas 88/09, si informa che dopo il bonus elettrico, dal 15 dicembre 2009 sarà attivo il bonus sociale gas (ovvero “il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale); tale compensazione,sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale è uno strumento introdotto dal decreto legge 185/08 convertito con la Legge 2009, che ha l’obbiettivo di permettere alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa annua per il consumo di gas.

 

Potranno accedere al bonus sociale gas tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6, con indicatore ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente - non superiore a 7.500 euro, come pure le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro.

 

La compensazione sarà riconosciuta anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, se non si ha un contratto diretto con un venditore di gas, il bonus potrà essere ritirato presso gli sportelli delle Poste Italiane (erogazione tramite bonifico domiciliato). L'ammontare della compensazione della spesa è differenziato per zone climatiche, per categorie d'uso del gas naturale e parametrato al numero dei componenti della famiglia. La compensazione è valida dodici mesi rinnovabili con apposita richiesta. Il bonus vale esclusivamente per le forniture di gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL).

 

Per accedere al bonus sociale gas il cittadino dovrà recarsi preso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte. Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas (reperibili sulle bollette).Oltre all'apposita modulistica, il cittadino che intende fare richiesta di ammissione al bonus sociale dovrà allegare copia dell'attestazione ISEE, unitamente alla copia del proprio documento di identità.

Per le domande presentate entro il 30 aprile 2010, il bonus avrà valore retroattivo al 1° gennaio 2009 e compenserà quindi anche la spesa sostenuta per il riscaldamento di buona parte dell’inverno passato, oltre che di quelli futuri.

 Il bonus gas, inoltre, è cumulabile con il bonus elettrico, la riduzione sulle bollette dell'energia elettrica già introdotta in precedenza a sostegno delle famiglie in particolari condizioni di disagio economico e fisico.

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche:

- il sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it,

 - il sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas /www.autorita.energia.it/it/bonus_gas.htm,

 - chiamare il numero verde 800.166.654

 

In allegato si riportano i moduli predisposti per presentare istanza di ammissione al regime di compensazione per la fornitura di Gas naturale, differenti tra di loro a seconda della tipologia d'utenza per la quale si richiede l'agevolazione:

1) Modulo A gas – Forniture individuali (clienti domestici diretti che utilizzano una fornitura autonoma);

2) Modulo B gas – Forniture individuali + centralizzate (per i clienti domestici diretti che sono serviti anche da un impianto condominiale centralizzato);

3) Modulo C gas – Forniture centralizzate (per i clienti domestici indiretti, serviti solo da impianto condominiale centralizzato).

L’allegato contiene anche i moduli D gas e F gas.

Il primo Modulo deve essere utilizzato solo per richieste di bonus presentate entro il 30 aprile 2010 nel caso in cui il soggetto richiedente, al momento della presentazione dell’istanza, non è intestatario di una fornitura individuale e non è un utilizzatore di un impianto centralizzato per uso domestico, ma lo era in un periodo compreso tra l’1 gennaio 2009 e la data di presentazione dell’istanza

Il secondo Modulo può essere presentato dai clienti domestici che fanno richiesta della compensazione retroattiva del bonus gas entro il 30 aprile 2010, congiuntamente al modulo A gas o B gas o D gas, nel caso in cui vogliano indicare un soggetto, diverso dal beneficiario del bonus, come soggetto titolato ad incassare il bonifico domiciliato emesso da Poste Italiane.

 

-SCARICA ALLEGATI

 

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