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Informativa “ bonus sociale gas”
In attuazione di quanto previsto dall’art. 19
dell’Allegato A della deliberazione 6 luglio 2009 – ARG/gas 88/09,
si informa che dopo il bonus elettrico, dal 15 dicembre 2009 sarà
attivo il bonus sociale gas
(ovvero “il regime di compensazione della spesa sostenuta dai
clienti domestici per la fornitura di gas naturale); tale
compensazione,sotto forma di sconto applicato nella bolletta per
la fornitura di gas naturale è uno strumento introdotto dal
decreto legge 185/08 convertito con la Legge 2009, che ha
l’obbiettivo di permettere alle famiglie in condizione di disagio
economico un risparmio sulla spesa annua per il consumo di gas.
Potranno accedere al bonus sociale gas tutti i
clienti domestici, intestatari di una fornitura di gas naturale
nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a
G6, con indicatore ISEE – Indicatore della Situazione Economica
Equivalente - non superiore a 7.500 euro, come pure le famiglie
numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000
euro.
La compensazione sarà riconosciuta anche ai
clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati
a gas naturale. In tal caso, se non si ha un contratto diretto con
un venditore di gas, il bonus potrà essere ritirato presso gli
sportelli delle Poste Italiane (erogazione tramite bonifico
domiciliato). L'ammontare della compensazione della spesa è
differenziato per zone climatiche, per categorie d'uso del gas
naturale e parametrato al numero dei componenti della famiglia. La
compensazione è valida dodici mesi rinnovabili con apposita
richiesta. Il bonus vale esclusivamente per le forniture di gas
metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il
GPL).
Per accedere al bonus sociale gas il cittadino
dovrà recarsi preso il proprio Comune di residenza o presso altro
istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica
compilata in ogni sua parte. Per compilare i moduli sono
necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua
residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del
contratto di fornitura di gas (reperibili sulle bollette).Oltre
all'apposita modulistica, il cittadino che intende fare richiesta
di ammissione al bonus sociale dovrà allegare copia
dell'attestazione ISEE, unitamente alla copia del proprio
documento di identità.
Per le domande presentate entro il 30 aprile
2010, il bonus avrà valore retroattivo al 1° gennaio 2009 e
compenserà quindi anche la spesa sostenuta per il riscaldamento di
buona parte dell’inverno passato, oltre che di quelli futuri.
Il bonus gas, inoltre, è cumulabile con il
bonus elettrico, la riduzione sulle bollette dell'energia
elettrica già introdotta in precedenza a sostegno delle famiglie
in particolari condizioni di disagio economico e fisico.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare
anche:
- il sito del Ministero dello Sviluppo Economico
www.sviluppoeconomico.gov.it,
- il sito dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas
/www.autorita.energia.it/it/bonus_gas.htm,
- chiamare il numero verde 800.166.654
In allegato si riportano i moduli predisposti per
presentare istanza di ammissione al regime di compensazione per la
fornitura di Gas naturale, differenti tra di loro a seconda della
tipologia d'utenza per la quale si richiede l'agevolazione:
1) Modulo A gas – Forniture individuali (clienti
domestici diretti che utilizzano una fornitura autonoma);
2) Modulo B gas – Forniture individuali +
centralizzate (per i clienti domestici diretti che sono serviti
anche da un impianto condominiale centralizzato);
3) Modulo C gas – Forniture centralizzate (per i
clienti domestici indiretti, serviti solo da impianto condominiale
centralizzato).
L’allegato contiene anche i moduli D gas e F gas.
Il primo Modulo deve essere utilizzato solo per
richieste di bonus presentate entro il 30 aprile 2010 nel caso in
cui il soggetto richiedente, al momento della presentazione
dell’istanza, non è intestatario di una fornitura individuale e
non è un utilizzatore di un impianto centralizzato per uso
domestico, ma lo era in un periodo compreso tra l’1 gennaio 2009 e
la data di presentazione dell’istanza
Il secondo Modulo può essere presentato dai
clienti domestici che fanno richiesta della compensazione
retroattiva del bonus gas entro il 30 aprile 2010, congiuntamente
al modulo A gas o B gas o D gas, nel caso in cui vogliano indicare
un soggetto, diverso dal beneficiario del bonus, come soggetto
titolato ad incassare il bonifico domiciliato emesso da Poste
Italiane.
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